OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSTIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALLβAPERTO E IN PARTICOLARE NELLE AREE MERCATALI ED IN OCCASIONE DI EVENTI LEGATI AL NATALE. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELLβART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
[Sintesi]
IL SINDACO DISPONE
Lβobbligo di indossare, nei luoghi allβaperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando Γ¨ possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone, nelle seguenti aree ed in occasione di particolari manifestazioni:
β‘οΈΒ Nelle aree ove si svolge il mercato nel giorno di mercoledΓ¬ e del sabato durante lβorario di svolgimento;
β‘οΈΒ Nelle aree antistanti i plessi scolastici in occasione dellβingressi ed uscita alunni;
β‘οΈΒ Nellβarea fiera in occasione della manifestazione denominata βmercatino sotto lβalbero 2021β durante lβorario di svolgimento;
β‘οΈΒ In Via Giovenzana, Manzoni, Mameli, P.za Mazzini, Via Cavour.
Negli spazi aperti non inseriti nella presente ordinanza, Γ¨ fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti.
Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione dellβOrdinanza allegata.