Fine vita: istituzione del Registro delle disposizioni anticipate di trattamento

Inviato da Fabio Crippa il 24 Marzo 2018
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La Giunta di Casatenovo ha approvato in data 14 marzo 2018 la Delibera per il recepimento della Legge 129 del 22/12/2017 sul fine vita e l’istituzione del Registro delle disposizioni anticipate di trattamento presso l’Ufficio di Stato civile.

La Legge è entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e stabilisce che – tranne nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. L’articolo 4 della Legge stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

La Legge promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro. L’ufficio dovrà registrare un elenco cronologico delle DAT ricevute, assicurando la loro adeguata conservazione, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali. Chi sottoscrive le DAT deve indicare un soggetto “fiduciario” che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie; in assenza dell’indicazione del fiduciario, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. Le DAT sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi tributo, imposta e tassa.

Fabio Crippa - Assessore Servizi alla Persona