Lo Statuto

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata: "PERSONE E IDEE PER CASATENOVO" con sede in Casatenovo, Viale Parini n. 39. Trattasi di libera associazione senza scopo di lucro, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia e pace, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione "PERSONE E IDEE PER CASATENOVO" non ha finalità di lucro e si riconosce in alcuni valori fondamentali: la democrazia partecipata, la libertà d'espressione, di pensiero, di religione, il rispetto e la tutela d'ogni forma di diversità, lo sviluppo di una società aperta e multiculturale, la pace tra i popoli, la giustizia sociale, la promozione umana, l'affermazione della cultura della legalità, la solidarietà, la difesa dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la parità di genere.

Art. 3

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

  • a) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, solidarietà ed uguaglianza, con la caratteristica di associazione aperta a tutti coloro che intendono la partecipazione come servizio per la crescita sociale e culturale dell'intera collettività; b) fornire un contributo alla vita politica locale ed alle fondamentali scelte amministrative, confrontandosi ed interloquendo con forze politiche e sociali, movimenti e altre associazioni. L'Associazione intende perseguire tali scopi attraverso: a) la collaborazione con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
  • b) l'organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
  • c) l'organizzazione o l'offerta di patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;
  • d) la promozione di attività di ricerca e formazione (corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca);
  • e) la promozione di attività editoriali (pubblicazione di un bollettino, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute);
  • f) la realizzazione di ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e della partecipazione ad altre associazioni, organismi o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4

All'Associazione "PERSONE E IDEE PER CASATENOVO", possono iscriversi tutti coloro, persone fisiche, che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni o persone giuridiche, enti ed associazioni, che - indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età - purchè maggiorenni, religione, cultura, etnia e condizioni sociali), sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. I contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili, nè soggetti a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro 3 (tre) mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato; in caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione la decisione dovrà essere motivata. La partecipazione dei soci alla vita associativa deve essere effettiva e non può essere prevista come solo temporanea, salve comunque le facoltà di recesso o rinuncia.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'Associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato  sia stato sentito o abbia esposto per scritto proprie difese, entro dieci giorni dalla formale comunicazione della contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equivalente, anche telematica. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, salvo diversa esplicita deliberazione consiliare in merito al singolo caso di specie. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni altra decisione di competenza assembleare. Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio, costituendo il mancato pagamento rinuncia tacita qualora il socio non provveda alla regolarizzazione del versamento entro trenta giorni dall'avviso che gli verrà inviato su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - contributi e quote associative; - donazioni e lasciti; - finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi per progetti inerenti le finalità dell'Associazione; - manifestazioni ed altre iniziative di raccolte occasionali di fondi; - ogni altro tipo di entrata. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in conformità con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo. Deve altresì redigere il bilancio preventivo, da approvarsi entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati nel sito internet dell'Associazione, entro i 15 giorni precedenti le sedute indette rispettivamente per la loro adozione ed approvazione, in modo da poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere-Segretario;
  • il Collegio dei Revisori.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, con diritto di voto - uno per ciascun socio - qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno in via ordinaria (in occasione dell'adozione del bilancio preventivo e dell'approvazione del rendiconto della gestione), entro il mese di dicembre e di marzo; deve essere comunque convocata quando sia richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le Assemblee sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci e deliberano sempre con la maggioranza dei presenti. Nel caso si debbano votare modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea allo scopo convocata è valida se è presente un numero di soci pari alla metà più uno del numero totale dei soci e può deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. La convocazione è effettuata con avviso scritto (che deve contenere l’ordine del giorno da discutere, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo di convocazione), spedito agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea, con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (lettere raccomandata A/R, lettere a mano sottoscritte per ricevuta, telegrammi, fax, messaggi di posta elettronica). E' consentito il voto per delega. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge il Collegio dei Revisori;
  • elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo;
  • adotta il bilancio preventivo e le linee di attività dell'Associazione;
  • approva il rendiconto della gestione;
  • approva i regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Le Assemblee verranno verbalizzate e i verbali trascritti su apposito libro dei verbali, ivi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Detto libro dei verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Dura in carica 3 (tre) anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di esercizio. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa di almeno la metà  più uno dei suoi componenti, con avviso scritto (che deve contenere l’ordine del giorno da discutere, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo di convocazione), spedito almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (lettere raccomandata A/R, lettere a mano sottoscritte per ricevuta, telegrammi, fax, messaggi di posta elettronica). Nei casi di urgenza motivata, il Consiglio Direttivo può essere convocato il giorno prima di quello previsto per la riunione, per mail, telefono o telegramma. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. Sono altresì valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo anche quando, senza che la convocazione sia stata fatta con la procedura sopra descritta, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori dei Conti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica, come innanzi precisato, tre anni. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) del numero totale dei soci, per giusta causa. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima Assemblea convocata. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Elegge tra i propri componenti un Segretario-Tesoriere, salvo il primo Segretario-Tesoriere eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • coordinare e ove necessario dare esecuzione alle linee di attività deliberate dall'Assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la stesura delle linee di attività e la gestione dell'Associazione;
  • elaborare il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
  • assumere gli altri provvedimenti stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da pubblicare sul sito Internet, entro 14 (quattordici) giorni nonchè da trascrivere sull'apposito libro delle deliberazioni conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 14

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.  E' eletto dall'Assemblea così come gli altri membri del Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Il Presidente ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi. Può conferire ai soci delega ad hoc per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea e ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 16

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, è incaricato dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci e degli altri libri sociali, adempie in generale alle mansioni di Segreteria e Tesoreria.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. E' investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell'Associazione, in particolare dei bilanci.

Art. 18

Il patrimonio residuo dell'ente in seguito a scioglimento deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato - su istanza di parte interessata - dal Presidente del Tribunale di Lecco.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.